Proposta di legge n. [……] / 2013
Disposizioni in materia di emissione, negoziazione e utilizzo dei
Certificati di Credito Fiscale (nel seguito, in forma abbreviata, CCF)
Articolo 1
I CCF sono
titoli utilizzabili dal loro possessore, nei termini temporali di cui al
successivo articolo 7, per estinguere qualsiasi forma di obbligazione
finanziaria nei confronti della pubblica amministrazione (come definita al
successivo articolo 2).
Articolo 2
La pubblica
amministrazione, per quanto attiene alla presente legge, è composta da:
a) le
amministrazioni dello Stato, che includono la presidenza del consiglio dei
ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche, le agenzie (inclusa
l’agenzia delle entrate) e le amministrazioni autonome;
b) l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e gli enti previdenziali pubblici in genere;
c) Equitalia
SpA, le sue controllate e tutte le società, enti e organizzazioni che svolgano
attività di riscossione di imposte e tributi per conto della pubblica
amministrazione;
d) le
autorità amministrative indipendenti;
e) le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti territoriali locali;
f) gli
altri enti pubblici, nazionali e locali, tra cui le istituzioni universitarie,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti che compongono
il servizio sanitario nazionale.
I CCF sono
attribuiti a tutti i lavoratori ai quali venga erogata una retribuzione
risultante da un prospetto di paga come definito dalla legge 5 gennaio 1953
numero 4 e successive estensioni e modificazioni. La misura dell’attribuzione
di CCF è così determinata:
·
la
retribuzione erogata, al netto di imposte, contributi e altre ritenute di
legge, così come rilevabile da ciascun prospetto di paga, viene rapportata a un
periodo di dodici mesi.
·
Vengono
attribuiti CCF in misura pari al 23% della retribuzione netta erogata fino a
concorrenza di euro 12.500 su base annua; più il 14% della retribuzione netta
erogata sullo scaglione compreso tra euro 12.500 ed euro 20.000 su base annua;
più il 5% della retribuzione netta erogata sullo scaglione compreso tra euro 20.000
ed euro 42.500 su base annua.
Articolo 4
I CCF sono
altresì attribuiti a tutte le imprese che agiscono in qualità di datore di
lavoro, ad eccezione di quelle appartenenti alla pubblica amministrazione, e
che corrispondano ai lavoratori una retribuzione che risulti da un prospetto di
paga come definito dalla legge 5 gennaio 1953 numero 4 e successive estensioni
e modificazioni. L’attribuzione dei CCF ai datori di lavoro avviene in misura
così determinata:
·
la
retribuzione erogata ad ogni singolo lavoratore, al netto di imposte,
contributi e altre ritenute di legge, viene rapportata a un periodo di dodici
mesi, e moltiplicata per un fattore di 2,25 al fine di determinare la
retribuzione lorda convenzionale.
·
Vengono
attribuiti CCF in misura pari al 23% della retribuzione lorda convenzionale
fino a concorrenza di euro 28.125 su base annua; al 14% della retribuzione
lorda convenzionale erogata sullo scaglione compreso tra euro 28.125 ed euro
45.000 su base annua; e al 5% della retribuzione lorda convenzionale erogata sullo
scaglione compreso tra euro 45.000 ed euro 95.625 su base annua.
Articolo 5
I CCF sono
altresì attribuiti a tutti lavoratori che percepiscano redditi da lavoro
autonomo così come definiti e disciplinati dal Capo V, Artt. 53 e 54, D.P.R. 22
dicembre 1986. L’attribuzione dei CCF ai lavoratori autonomi avviene in misura
così determinata:
·
Viene
rilevato, per ogni singolo periodo d’imposta, il reddito da lavoro autonomo
imponibile ai fini fiscali.
·
Vengono
attribuiti CCF in misura pari all’11,5% del reddito da lavoro autonomo
imponibile ai fini fiscali fino a concorrenza di euro 28.125; al 7% dello
scaglione compreso tra euro 28.125 ed euro 45.000; e al 2,5% dello scaglione
compreso tra euro 45.000 ed euro 95.625.
Articolo 6
I CCF attribuiti
non concorrono, in alcun caso, a formare il reddito imponibile a fini fiscali o
contributivi del soggetto assegnatario.
Articolo 7
Si definisce
“Data di Validità” l’ultimo giorno del mese in cui i CCF vengono attribuiti al
soggetto assegnatario. Qualsiasi obbligazione di natura finanziaria nei
confronti della pubblica amministrazione, come definita al precedente articolo
2, è automaticamente estinta mediante compensazione con un pari importo di CCF
di proprietà del soggetto obbligato, a condizione che la sopra accennata
operazione di compensazione abbia luogo mediante utilizzo di CCF la cui Data di
Validità sia almeno di due anni precedente all’effettuazione dell’operazione di
compensazione medesima.
La sopra
accennata operazione di compensazione può essere validamente effettuata non
solo dal soggetto originariamente assegnatario dei CCF, ma anche da qualsiasi
altro soggetto che li abbia nel frattempo acquistati.
Articolo 8
L’attribuzione
dei CCF avviene mediante accredito di un apposito conto titoli aperto
dall’assegnatario presso un istituto di credito o altro soggetto autorizzato
alla raccolta del risparmio, ai sensi del decreto legislativo numero 385
dell’1.9.1993 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche.
Per i soggetti
aventi diritto all’attribuzione dei CCF ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4,
l’attribuzione avviene al momento della presentazione, presso l’istituto o
soggetto a ciò deputato, del prospetto di paga come definito dalla legge 5
gennaio 1953 numero 4 e successive estensioni e modificazioni. La presentazione
può anche validamente avvenire in forma telematica e il soggetto deputato
all’attribuzione dei CCF può essere il medesimo a cui è (eventualmente)
delegata la corresponsione della retribuzione al lavoratore.
Per i soggetti
aventi diritto all’attribuzione dei CCF ai sensi del precedente articolo 5,
l’attribuzione avviene al momento della presentazione, presso l’istituto o
soggetto a ciò deputato, della dichiarazione dei redditi da cui risulti un
reddito di lavoro autonomo come definito e disciplinato dal Capo V, Artt. 53 e
54, D.P.R. 22 dicembre 1986.
Articolo 9
La
responsabilità della corretta determinazione e della corretta effettuazione
delle operazioni finalizzate all’attribuzione di CCF ai sensi dei precedenti
articoli 3 e 4 compete al datore di lavoro.
La
responsabilità della corretta determinazione e della corretta effettuazione
delle operazioni finalizzate all’attribuzione di CCF ai sensi del precedente
articolo 5 compete al lavoratore autonomo.
Articolo 10
I CCF sono
liberamente e pienamente negoziabili e trasferibili.
E’ istituito un
mercato telematico dei CCF, disciplinato dal Ministero dell’Economia e
sottoposto alla supervisione della Banca d’Italia e della Consob.