giovedì 13 aprile 2017

Intervento al convegno Attuare La Costituzione - il transcript

Grazie a Francesco Chini, che si è sobbarcato la faticaccia di trascrivere il mio intervento (e anche tutti gli altri della giornata !) e a Bottega Partigiana che li sta pubblicando sul suo sito.

10 commenti:

  1. Quelli del M5s hanno inviato una domanda a Mario Draghi ..sui CCF
    https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BCOMPARL%2BPE-567.859%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN

    e Mario Draghi ha risposto in questo modo:

    https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/151116letter_zanni_valli.en.pdf?311b4a27e7fbae7e62af748f8ba696d5

    domanda: chi sarebbero le competenti autorità' idonee a dar pareri in merito ai CCF ? a chi si dovrebbero rivolgere quelli del M5s?? non ha risposta delegando il tutto a generiche "autorità" europee...dico ci sarà pure un ufficio specifico che si occupa di queste cose . (sarei proprio curioso di conoscere il loro parere.perchè da una eventuale risposta si capisce poi quale sarà presumibilmente la loro reazione nel caso ipotetico che si introducessero "motu proprio" a prescindere da loro i CCF ...

    saluti
    Shardan

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    1. Grazie della segnalazione ! Non ero a conoscenza di questo scambio di documenti, ma mi era nota la posizione della BCE: non è moneta a corso legale in tutta l'Eurozona, quindi non ci riguarda.

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    2. Quali sono quindi gli organi competenti ? Eurostat: ma anche in quel caso la situazione è molto chiara. Vedi post del 1.3.2017 e del 3.4.2017.

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  2. LE MIE RIFLESSIONI GIURIDICHE SULLA SENTENZA 275/2016 DELLA CORTE COSTITUZIONALE( TRA INTERPRETAZIONE ERRATA DEL RIGORE ED ESTENSIONE IMPROPRIA DELLA SENTENZA)

    Oggi l’Europa viene vista ancora da molti cittadini come un ‘corpo estraneo’ o come una grande organizzazione che si occupa soltanto di punire l’Italia in caso di infrazioni alle disposizioni comunitarie con un illimitato potere di condizionare i nostri atti giuridici nazionali.

    Prima di smentire la precedente osservazione, occorre prima partire dalla correlazione tra diritti e i doveri.

    Ogni azione che comporta un sacrificio( e quindi un costo) rappresenta un diritto per un altro destinatario(oltre che a se stesso per il servizio svolto per la comunità).

    In questa sede va trascurata la categoria del volontariato,ma solo perché la remunerazione del servizio svolto non rappresenta il corrispettivo per ragioni morali o spirituali.

    Ogni qual volta un soggetto istituzionale o politico programmi la vita dei cittadini senza tener conto dell’equilibrio tra diritti e doveri, a mio avviso commette un errore metodologico che comporta squilibri,sprechi o debiti( non necessariamente economici,ma anche di riconoscenza).

    Non importa se i fini di una parte della collettività siano in contrasto con le leggi,o se si ruba,o se una porzione di cittadini godano di privilegi inaccettabili; in questa sede tutto rientra nella concezione tra diritti e doveri,perchè al diritto di una pensione d’oro x corrisponde il dovere di contribuire ai cittadini xyz; alla mancanza di introiti a causa di z,corrisponde il dovere dell’agente k di perseguirlo; N che sottrae risorse corrisponde f che deve arrestarlo e recuperare il maltolto.

    L’insieme di queste interrelazioni formano più equilibri che sono interrelati con altri fino ad arrivare a livello nazionale.

    Una porzione rilevante di questi equilibri tra diritti e doveri viene quantificata con il denaro.

    Tra i diritti costituzionalmente previsti ci sono quelli sociali,ossia quelli che contengono prestazioni nei confronti dei cittadini per tutelarli dalla malattia,dalla disoccupazione o più in generale mettere in condizione i cittadini disagiati di fruire di ogni servizio pubblico che rimuova il loro stato di bisogno e che li metti in condizione di uguaglianza sostanziale e non solo formale,così come formulato nell’articolo 3 della costituzione.
    .....

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  3. Per attribuire diritti occorre prevedere dei doveri ricordando che più diritti si assegnano da una parte, più doveri dovremo assegnare all’altra parte(almeno fino a quando i robot non si sostituiranno completamente al lavoro dell’uomo).

    L’errore metodologico di fondo è pensare che i doveri siano sempre degli altri,mentre i diritti spettano sempre a tutti noi a prescindere,con la conseguenza di creare diritti ad libitum che finiscono per creare troppi doveri per gli altri( competenze inadeguate comprese) od oneri insostenibili per far fronte ai diritti per mancanza di soggetti idonei.

    I doveri che aumentano a dismisura, proseguendo con il ragionamento,dovranno ‘pesare’ su un maggior numero di persone o concentrarsi su pochi soggetti competenti incidendo sulla libertà dei molti,dal momento che il dovere pone un obbligo di fare,mentre la libertà non la pone.

    I diritti sociali o prestazioni sociali devono trovare il proprio corrispettivo nei doveri di assistenza da parte di altri cittadini più o meno competenti.

    Tutto questo per dire che è sempre esistita una dicotomia tra diritti e doveri,uguaglianza e libertà che fa da sfondo anche nei principi costituzionali e all’interno dei quali si inserisce il nostro ragionamento.

    I diritti sociali trovano molte disposizioni costituzionali come fondamento per la loro esistenza prima ed operatività poi.

    Si pensi all’uguaglianza formale e sostanziale dell’art. 3 della nostra costituzione,ma anche al disposto dell’art. 38 della costituzione,punto di partenza per ogni ragionamento e scelta politica inerente l’assistenza e la previdenza sociale.

    Penso anche ai doveri che spettano ai cittadini espressi all’articolo 2 costituzione,doveri “inderogabili” e al dovere posto in capo ad ogni cittadino nell’art. 4 della costituzione.

    Come si può ben capire, tutti i diritti si pongono potenzialmente in conflitto con i doveri(in questo caso le prestazioni) e l’assistenza e la Previdenza sociale sono tra questi.

    Lo stato sociale è stata una conquista recente degli Stati moderni e mi sembra superfluo spiegarne il perché.

    La nostra costituzione,come ho accennato poc’anzi, ne parla in diverse disposizioni,con la funzione di salvaguardare l’eguaglianza sostanziale( e non solo formale come nei precedenti regimi liberali),di ....

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  4. promuovere la solidarietà tra i cittadini, di tutelare le istanze delle persone meno abbienti attraverso norme più o meno programmatiche.

    Come dicevo,questi diritti rimarrebbero solo sulla carta se non si prevedessero concretamente ad attuarli,in primis attraverso le leggi di settore da parte della politica e poi da parte dei soggetti adibiti al servizio pubblico in ogni suo aspetto.

    In parole povere ogni diritto ha un costo che grava sui contribuenti.

    L’esposizione debitoria di molti Paesi(tra cui anche il nostro) e la grave crisi economica mondiale del 2008 ha reso necessario introdurre anche nel nostro il vincolo del pareggio di bilancio,che si pone potenzialmente in conflitto con l’assicurazione e la tutela dei servizi pubblici.

    Ogni misura economica che estenda benefici o li escluda dovrà fare ancor più i conti con il vincolo del pareggio in costituzione,posto come principio costituzionale.

    Da più parti si osserva come il pareggio del bilancio possa intaccare il nucleo duro dei diritti e delle prestazioni a causa di irrisolte questioni attinenti alla corruzione,all’evasione fiscale e agli sprechi in generale.

    La sicurezza sociale,dunque,dovrà fare i conti con altrettanti pricipi sanciti dalla costituzione,perché fino a prova contraria,non sono gli alieni o gli spiriti a curarsi delle persone in stato di bisogno.

    Lo sforzo dei costituenti di contemperare e di bilanciare diritti e doveri,oggi ricade su tutti noi,per non far rimanere la costituzione soltanto un pezzo di carta con molto inchiostro.

    I fini sociali sono previsti dalla carta all’interno del principio della sicurezza sociale che ci ricorda che per rimuovere gli ostacoli di natura economica prevenendo la carenza ed il bisogno,non basta affermarlo per legge,ma renderlo compatibile con le esigenze di finanza pubblica dell’art. 81 della costituzione.

    Non solo,ma occorre interpretare in maniera corretta i vincoli di bilancio in modo da non calpestare altri principi tutelati costituzionalmente.

    Si afferma che esiste un problema pensionistico dovuto all’invecchiamento della popolazione e allora come conseguenza si avrà un innalzamento dell’età pensionabile e dell’anzianità contributiva.

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    1. "L’esposizione debitoria di molti Paesi(tra cui anche il nostro) e la grave crisi economica mondiale del 2008 ha reso necessario introdurre anche nel nostro il vincolo del pareggio di bilancio": emettendo debito in moneta propria, o meglio ancora realizzando deficit mediante emissione diretta di moneta, questa necessità cade completamente. Il vincolo del pareggio di bilancio in periodi di domanda depressa ottiene solo il risultato di devastare l'economia e impedire la ripresa.

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  5. Se tutti noi ragioniamo con questa ottica,allora limitare al minimo la spesa pubblica potrebbe assumere ad un altro significato.

    Non si discute la qualità,ma la quantità.

    Se si assumono un milione di dipendenti pubblici,come conseguenza dovremo trovare delle coperture finanziarie.

    Se assumo ottimi primari,dovrò anche valutarne il costo da scaricare sulla collettività o ad una porzione di essa.

    Non si esce dalla logica dicotomica diritti/doveri,qualsiasi sia il vostro modo di intendere qualità e quantità delle prestazioni.

    L’introduzione del pareggio di bilancio in costituzione è stato un evento molto discusso,che ha trovato molti oppositori,ma che nasce in conseguenza della crisi del debito,o almeno questa è la motivazione ufficiale.

    Non sta a me dire se era veramente necessaria o meno da un punto di vista macroeconomico; ciò che importa è evidenziare come la conseguenza di costi per diritti o per sprechi di qualsiasi natura sono diventati debiti per le amministrazioni.

    Giusto o sbagliato che sia,il vincolo del pareggio obbliga ad un ripensamento dei meccanismi della gestione della finanza pubblica in modo da contenere la spesa e dall’altro lato di salvaguardare i servizi essenziali e la sicurezza sociale dei cittadini e degli individui.

    Nessuno ha costretto con i carri armati l’Italia a firmare il fiscal compact dal quale vi è stata un’accelerazione della riforma costituzionale culminata con la legge 1/2012.

    Il Parlamento ha ratificato tale legge quasi all’unanimità perché da molti anni si poneva il problema della sostenibilità del debito.

    Ricordo che l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci è un vincolo esteso anche a Regioni ed Enti locali.

    Un esempio del conflitto( vero o presunto) tra le ragioni del vincolo del bilancio e quelle della sicurezza sociale,in particolare l’assistenza,o meglio ancora la tutela del diritto allo studio dei disabili si è avuta in occasione del contenzioso tra la regione e la provincia dell’Abruzzo in merito alla compartecipazione degli oneri per il trasporto dei disabili.

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  6. Mi riferisco alla sentenza 275/2016 della Corte costituzionale, una sentenza da molti insigni giuristi definita storica.

    La provincia ha contestato l’ammanco di una somma di denaro per il trasporto dei disabili a scuola rispetto al 50% della compartecipazione della regione Abruzzo,ma la regione in base alla propria legge non era tenuta a versare tale somma in modo certo,grazie ad un comma che subordinava l’erogazione di denaro alle possibilità finanziarie della regione stessa.

    Si ricorre al t.a.r e il tribunale amministrativo a sua volta ricorre alla Corte costituzionale per verificare se tale legge regionale, in quel punto,fosse incostituzionale.

    Vinsero le ragioni della provincia,e quindi dei disabili.

    Di primo acchito sembrerebbe che tale sentenza subordini il vincolo del pareggio di bilancio alle esigenze fondamentali della persona e che tale principio si possa estendere ad libitum per le future scelte finanziarie.

    In altre parole ,leggendo questa sentenza,ci si chiede se le classi dirigenti ne dovranno tener conto anche per altre questioni attinenti ai diritti fondamentali.

    Come spesso accade,bisogna sforzarsi di analizzare i contenuti delle sentenze o degli studiosi sforzandosi di non vedere ciò che ci piace,ma di vedere con gli ‘occhi’ del giurista o dei giuristi,avendo in mente le correnti giuridiche,economiche e culturali che fanno da sfondo alle decisioni.

    Anch’io ho provato a sforzarmi e di seguito enumererò le mie osservazioni su tale sentenza:

    L’erogazione di denaro è compromessa con l’inciso della legge sullo schema finanziario regionale,dal momento che la regione in questione poteva far leva sull’inadeguata disponibilità finanziaria di bilancio per motivare in futuro la mancata erogazione.
    Il servizio pubblico ( in questo caso il servizio di trasporto) viene menomato se non vi è certezza del finanziamento stabile e il dubbio di legittimità è stato risolto a favore della tutela dei diritti dei disabili,infatti l’inciso della legge regionale affermava che il contributo poteva essere erogato solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa»,pertanto il diritto secondo la Corte” impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”.

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  7. Se i diritti in questione non sono finanziariamente condizionati spetta alla regione trovare il modo di non mescolare la spesa per l’effettività di tali diritti con altre spese, infatti nella sentenza si legge “Non può neppure essere condivisa in tale contesto la difesa formulata dalla Regione secondo cui ogni diritto, anche quelli incomprimibili della fattispecie in esame, debbano essere sempre e comunque assoggettati ad un vaglio di sostenibilità nel quadro complessivo delle risorse disponibili”,in altre parole i diritti dei disabili entrano in una sfera privilegiata,intangibile,capace di resistere ad una comparazione tra le opposte esigenze.
    La tutela di queste situazioni giuridiche non può essere compressa fino al punto di pregiudicarne l’operatività in nome di un presunto vincolo di bilancio,anche perché come afferma la sentenza« Il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale».
    L’erogazione del contributo,dunque,non può dipendere da una posta contabile aleatoria ed incerta perché può causare la compressione del diritto allo studio dei disabili a causa dell’indeterminatezza di questo finanziamento.
    Non si tratta,in questo caso, di operare un corretto bilanciamento,ma di un’errata interpretazione della Regione in merito al vincolo del pareggio di bilancio.
    Le posizioni giuridiche soggettive dei disabili non devono rimanere una previsione astratta,ma deve trovare concreta attuazione nelle scelte di bilancio.
    Il canone della sostenibilità economica dei servizi trova un limite invalicabile nelle norme poste a tutela dei diritti delle persone,pertanto non sono ammessi atti arbitrari che possano menomare questa protezione dei diritti.
    La sentenza di accoglimento,a mio avviso,va rettamente intesa.
    Non ho trovato alcun riferimento al legislatore,magari attraverso un monito .
    Dove si trova il richiamo al legislatore nazionale teso a dare valore di sistematicità a questa statuizione della Consulta.
    La protezione dei diritti ,dunque,va disvelata caso per caso,anche se questa pronuncia potrebbe offrire maggiori spunti per il corretto operare delle decisioni di bilancio e come strumento per delimitare l’eccessiva compressione dei diritti sociali.
    In altre parole non trovo che tale sentenza sia uno snodo fondamentale per le future decisioni finanziarie e per la dicotomia pareggio del bilancio-diritti sociali; mi pare anzi una sentenza molto ‘timida’ che non scardina in nessun modo l’art. 81 della costituzione; non solo,ma nel momento in cui la Corte afferma che vi è stata un’interpretazione non corretta da parte della regione Abruzzo del pareggio di bilancio, “è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” non si può parlare di un confronto tra assolutizzazione o annichilimento dei principi in senso stretto, perché l’equilibrata gestione delle risorse finanziarie e le esigenze di bilancio,almeno in questa pronuncia,appaiono non contrapponibili al caso esposto sopra.
    Lorenzo Zanellato

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