mercoledì 1 aprile 2015

Crediti fiscali pagabili e non pagabili


Nelle ultime settimane, ho avuto modo di acquisire maggiori informazioni in merito ai regolamenti Eurostat e Bankitalia che disciplinano la classificazione dei crediti fiscali ai fini della determinazione del debito pubblico. Sono state fondamentali, al riguardo, le interazioni con Massimo Costa (docente di Ragioneria Generale all’Università di Palermo) e con Fabio Conditi (attivista M5S).

A quanto pare il tema è molto più semplice e più chiaramente disciplinato dalla normativa di quanto io stesso ritenessi. I crediti fiscali si dividono in due categorie: quelli che lo Stato si impegna a rimborsare cash entro un determinato periodo di tempo (fatta salva la possibilità di utilizzarli prima che il rimborso avvenga, compensandoli con imposte o con altri tipi di pagamento all’erario, altrimenti dovuti) e quelli per i quali non è prevista alcuna forma di rimborso, ma solo l’utilizzo in compensazione.

Nel primo caso, abbiamo i cosiddetti “crediti fiscali pagabili”, che rientrano nel debito pubblico. Nel secondo caso, i “crediti fiscali non pagabili”, che NON vi rientrano.

La logica della distinzione è semplice. Nel primo caso la pubblica amministrazione è impegnata ad effettuare un pagamento. Nel secondo si verificherà invece, in un momento futuro (non definito a priori, peraltro) un minor gettito erariale – a parità di condizioni. Ma stiamo parlando di previsioni, non di un impegno di pagamento definito alla data in cui il “credito fiscale non pagabile” insorge.

Ad esempio, il diritto tributario italiano (e di molti altri paesi) riconosce l’esistenza delle perdite pregresse riportabili. Una società, o anche un privato cittadino che abbia conseguito perdite per la sua attività d’impresa (o, nel caso del privato, d’investimento) può utilizzarle per ridurre i pagamenti d’imposte altrimenti dovuti negli anni successivi. Nessuno, a quanto ne so, si è mai sognato di considerare le perdite pregresse riportabili (o per essere più esatti, i conseguenti minori pagamenti d’imposta potenziali) una componente del debito pubblico.

Tutto questo aiuta a capire quanto è avvenuto nel momento in cui Mimmo Pisano, parlamentare M5S, ha presentato una proposta di legge per introdurre i CCF al fine di “cartolarizzare” i crediti d’imposta (utilizzabili nell’arco di dieci anni) generati da spese per ristrutturazioni immobiliari e per riqualificazioni energetiche. L’idea è di renderli monetizzabili mediante cessione sul mercato finanziario, fornendo liquidità immediata ai beneficiari.

La proposta è stata valutata positivamente da diversi gruppi parlamentari, e ha ottenuto un parere positivo (entusiastico, addirittura) dall’ABI, che ha manifestato grande interesse nel garantire la conversione di questo tipo di CCF in euro mediante attualizzazione a un tasso annuo del 2,5% - 3% circa. E’ al momento ferma, tuttavia, a causa di un parere negativo di Bankitalia, o per essere più esatti a causa del fatto che Bankitalia ha espresso l’opinione che questi CCF concorrerebbero alla formazione del debito pubblico.

Il motivo diventa però chiaro alla luce del fatto che i “bonus ristrutturazioni” sono pagabili se il titolare non li utilizza, prima delle scadenze di rimborso, a compensazione di pagamenti verso l’erario. Rientrano quindi nella definizione di crediti d’imposta pagabili.

I CCF del progetto Moneta Fiscale sono invece crediti d’imposta NON pagabili. A partire da una data predefinita – nella proposta, due anni dopo l’assegnazione originaria – i CCF sono utilizzabili a compensazione di qualsiasi tipo di pagamento dovuto alla pubblica amministrazione italiana, nel senso più esteso possibile. Non sono, al contrario, soggetti a essere rimborsati in euro, in NESSUNA circostanza.

Il tema verrà trattato estesamente da Massimo Costa in un’apposita sezione dell’ebook in fase di pubblicazione, relativo al progetto Moneta Fiscale. E’ un punto di grande interesse perché rafforza ulteriormente la valenza del progetto e sgombra il campo da alcuni dubbi che periodicamente vengono sollevati in merito alla sua attuabilità.

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