martedì 7 giugno 2016

Considerazioni sull'impianto normativo del progetto CCF



A livello normativo, il provvedimento di legge che definirà, anno dopo anno, le assegnazioni di CCF, contemplerà anche una serie di interventi (in termini di minori spese o di maggiori entrate fiscali), operativi nel medesimo anno in cui i CCF diventano utilizzabili per conseguire sconti fiscali.

Questi interventi verranno attuati solo nel caso (e nella misura) in cui l’effetto espansivo sul PIL non produca, nei due anni intercorrenti tra le assegnazioni e gli utilizzi dei CCF, maggior gettito fiscale in misura pari agli utilizzi medesimi (e fatte comunque salve le possibili azioni descritte sub UNO, DUE e TRE nel seguito).

E’, in effetti, un meccanismo analogo alle “clausole di salvaguardia” adottate già da qualche anno. Con, però, una fondamentale differenza: i CCF assegnati assumono la veste di un titolo liberamente negoziabile e trasferibile, e costituiscono un accrescimento immediato di potere d’acquisto e disponibilità patrimoniali per chi li riceve (e anche un miglioramento di competitività per le aziende a cui sono assegnati a riduzione del cuneo fiscale – vedi seguito).

Si noti che questo impianto normativo smina qualsiasi obiezione in merito alla possibilità che l’assegnazione di CCF produca maggiore indebitamento. A partire dal 2017 viene attuata, contemporaneamente, un’azione di riduzione della fiscalità (l’assegnazione dei CCF) e un’azione di uguale importo e di segno opposto sui conti pubblici (le clausole di salvaguardia). Entrambe le azioni hanno la stessa decorrenza temporale (il 2019) riguardo al loro effetto diretto sulle finanze dello Stato. E’ quindi totalmente garantita la copertura del progetto CCF.

L’importantissima variazione, rispetto al modo in cui sono oggi utilizzate le clausole di salvaguardia, è che nel frattempo si beneficia di due anni di espansione riguardo a PIL, occupazione e gettito fiscale, più che sufficienti (sulla base delle ipotesi sopra descritte) a “disinnescare” le clausole di salvaguardia medesime.

Inoltre, nell’eventualità in cui l’espansione di PIL risulti, contrariamente alle previsioni, insufficiente a compensare (due anni dopo le assegnazioni) l’utilizzo dei CCF, saranno possibili una serie di azioni alternative (utilizzabili anche in combinazione) per evitare che le clausole di salvaguardia producano effetti recessivi:

UNO, estensione su base volontaria delle scadenze di utilizzo dei CCF, offrendo al possessore un incremento del valore facciale dello sconto d’imposta se utilizzato dopo la scadenza originaria (in pratica, un tasso d’interesse).
DUE, collocamento di CCF di lunga scadenza per rimborsare debito in euro.
TRE, in casi estremi (molto improbabili): mantenere in essere i tagli di spesa o gli incrementi di imposte originariamente pianificati, compensandoli però con erogazioni addizionali di CCF.

Sempre a livello normativo, infine, va notato che la proposta CCF si innesta su uno strumento fiscale già esistente (il credito d’imposta) reso negoziabile e trasferibile mediante incorporazione in un titolo. La differenza è che i CCF consentono una riduzione di fiscalità con beneficio immediato SENZA gravare sui conti dello Stato (grazie al meccanismo di differimento temporale sopra descritto).

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