Riguardo ai
Minibot e alle loro differenze rispetto ai CCF (descritte in questo articolo),
un tema che ha attirato parecchi commenti è la classificazione dei debiti della
pubblica amministrazione nei confronti di fornitori di beni e servizi.
I debiti di
fornitura, infatti, non rientrano nel Maastricht Debt, cioè nel debito pubblico
rilevante ai sensi dei trattati e dei regolamenti UE.
La cosa ha
suscitato stupore, ed è stata da parecchi definita “un’evidente svista, che
sarebbe opportuno correggere”.
Non è la mia
opinione. Io credo che si tratti di una classificazione corretta, che risponde
a una ben precisa logica.
Per comprenderlo,
è (una volta tanto) utile assimilare i criteri di analisi della situazione
finanziaria statale, a quelli di un’azienda.
Quando si stima il
valore economico di una società (cosa che per lavoro mi capita di fare tutti i
giorni, o quasi) il metodo probabilmente più utilizzato consiste nel prendere i
risultati operativi, moltiplicarli per un fattore rilevato in transazioni
passate o in quotazioni di borsa di società in qualche modo comparabili (per
dimensione, settore di attività, prospettive di crescita eccetera), ottenendo
così il cosiddetto “enterprise value
(EV)” o valore dell’azienda.
Per passare dal
valore dell’azienda al valore della società, si aggiunge poi la liquidità e/o
si sottrae l’indebitamento finanziario.
Il motivo è facile
da intuire. Una società con un EV di 100 milioni di euro e 10 milioni in cassa,
e zero debiti, avrà evidentemente un valore più alto di una analoga senza
liquidità e con 20 milioni di debiti bancari.
Ora,
l’indebitamento finanziario da sottrarre non
comprende i debiti di fornitura (così come la liquidità non comprende i
crediti verso clienti).
Perché ?
continuando a operare, la società dovrà, indubbiamente, pagare quei fornitori,
ma via via che quei debiti si estinguono, se ne formeranno degli altri, in
quanto continueranno a formarsi dilazioni di pagamento a fronte degli acquisti
effettuati.
Se si valuta la
società in ipotesi di continuità aziendale, i debiti di fornitura vanno quindi
considerati un finanziamento permanente e non oneroso (in termini di interessi
da pagare). L’indebitamento che conta ai fini della valutazione quindi non
comprende questi debiti.
Può essere
necessario valutare diversamente la situazione se si rileva l’esistenza di una
grossa quantità di debiti scaduti, anomala rispetto alle prassi di mercato. Se
la società paga i fornitori a 270 giorni e la normalità è 90, i debiti di
fornitura sono troppo alti e con ogni probabilità dovranno essere ridotti
perché l’azienda continui ad operare. Aumenterà quindi il debito finanziario.
Ma in questo caso,
in sede di valutazione si va a correggere un’anomalia. Un livello di debiti di
fornitura fisiologico e in linea con i concorrenti non va corretto, e non va
considerato debito da sottrarre all’EV per determinare il valore della società.
Nel caso del
debito pubblico, valgono considerazioni del tutto analoghe. Le pubbliche
amministrazioni effettuano acquisti di beni e servizi, che danno luogo a dilazioni
di pagamento e quindi a debiti di fornitura. Finché i termini di pagamento sono
normali e fisiologici, il relativo debito è una forma di finanziamento ricorrente
e non onerosa.
E’ quindi del
tutto condivisibile che questo debito non venga considerato nel Maastricht Debt
– che è il dato sulla base del quale si valuta (almeno nelle intenzioni di chi
ha elaborato i trattati) la sostenibilità del debito pubblico. Così come i
debiti di fornitura non vengono sottratti dall’EV quando si stima il valore del
capitale azionario di una società.