giovedì 15 marzo 2018

Se si deve rivotare, facciamolo subito


Da alcuni giorni, un’esauriente analisi pubblicata da Youtrend  circola sui social networks e spiega come una diversa legge elettorale non avrebbe evitato lo stallo prodotto dalle recenti elezioni politiche.

La causa naturalmente è la divisione dell’elettorato in tre blocchi – centrodestra, M5S e centrosinistra – e la difficoltà di trovare accordi di coalizione.

Dato questo presupposto, non mi pare sensata un’ipotesi che pure formulano in parecchi: un “governo di scopo” con personalità non legate a partiti, e finalizzato a fare poche cose – una nuova legge elettorale oltre alla finanziaria (pardon, legge di stabilità) per il 2019. Per poi tornare a votare nella primavera del 2019, magari in concomitanza con le elezioni europee.

Mi sembra uno scenario da evitare: se si deve andare di nuovo al voto, è inutile e anzi probabilmente dannoso attendere un anno. Le camere si insedieranno tra una decina di giorni: se ad aprile si constaterà che l’accordo di coalizione non si trova, ci sono i tempi tecnici per scioglierle e votare entro fine giugno o primissimi di luglio. Del 2018.

L’obiezione è che nuove elezioni a scadenza così ravvicinata produrrebbero una nuova situazione di stallo. Ma in primo luogo, come spiegato da Youtrend, il rischio di stallo esiste con pressoché tutte le alternative di legge elettorale che potrebbero essere approvate in sostituzione dell'attuale.

Inoltre, rivotare con il Rosatellum ha significative possibilità di non creare una nuova impasse. L’attuale legge elettorale è infatti congegnata in modo da trasformare una percentuale di voti intorno al 40% in una maggioranza di seggi.

Il 4 marzo scorso i due principali blocchi – il centrodestra e M5S – hanno conseguito rispettivamente il 37% e il 33%, quindi il 70% totale. Se si rivota a breve scadenza, l’effetto sarà di rafforzarli ulteriormente – soprattutto a danno del PD, ma anche di tutte le liste minori – perché il nuovo voto sarà visto come una sorta di ballottaggio.

E’ molto probabile quindi che la somma di centrodestra e M5S si avvicini molto o anche raggiunga l’80%. Se i voti non si dividono in misura quasi perfettamente uguale, che uno dei due raggiunga o superi il 40% diventa quindi molto probabile.

Casomai, se c’è accordo si può arrivare a una modifica del Rosatellum semplice e da approvare in tempi rapidissimi: un premio di maggioranza abbastanza limitato, compatibile con le indicazioni date dalla Corte Costituzionale in sede di “bocciatura” dell’Italicum. Per esempio il 10%, che aumenterebbe ulteriormente la probabilità, per uno dei due blocchi, di ottenere la maggioranza dei seggi in parlamento.

Se c’è consenso, questa revisione può essere effettuata in tempi compatibili con nuove elezioni entro la pausa estiva. Se no pazienza, andiamo a rivotare con il Rosatellum così com’è. Ma entro pochissimi mesi. Restare un anno in una situazione di limbo non ha senso.


32 commenti:

  1. Si...però io penso e domando:

    come si fa con le scadenze urgenti ? il DEF ...e come si fa con le Clausole di Salvaguarida ...cioè quella robaccia del possibile aumento dell'IVA dove si trovano le risorse richieste ? (da un minimo di 12 a un max di 20 mld euro )
    Poi c'è l'Unione Bancaria...il mercanteggiare la nomina del prossimo presidente della BCE...etc etc cioè gli immediati impegni. Se non si fa nessun governo ..chi lo farà per noi ? Del Def se ne occuperà Padoan ? (poveri noi ..)
    Saluti
    Shardan

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Padoan si limiterà a predisporre un aggiornamento del DEF che non prevede alcuna azione di politica economica. L'aumento IVA va assolutamente disinnescato ma scatterebbe nel 2019, quindi c'è tempo fino al termine del 2018 (e basta un accordo a livello parlamentare, per esempio tra M5S e Lega).

      Per il prossimo presidente BCE la scadenza non è in realtà così vicina, il mandato di Draghi scade a novembre 2019.

      Per l'Unione Bancaria o altre proposte di riforma in realtà ci sono già ampi dissensi tra i vari stati membri della UE, per cui siamo lontanissimi da una proposta chiara e articolata. Ricordiamo poi che l'Italia (come tutti) ha potere di veto perché la decisione dev'essere unanime: basta che il parlamento (italiano) la bocci...

      Elimina
    2. Detto questo: mi auguro che sia Salvini il futuro premier (non ho nessuna fiducia nel M5s e nel loro "Liberista " programma ...ma si rendono conto cosa significa un taglio del 4 % annuo per 10 anni come da loro previsto in relazione al rapporto deficit/pil...?? (da far invidia a Monti e la Fornero messi insieme ). Quegli economisti che si son scelti non sono veri Keynesiani...vengono presentati come Keynesiani di fatto appartengono a quella scia di pensiero pseudo keynesiano chiamato Keynesismo Bastardo..che è un keynesismo adulterato funzionale ed adiacente al neoliberismo : ed il loro programma lo dimostra ..è un programma neoliberista (subdolo perché lo presentano come la salvezza quando invece è un pastrocchio assurdo ). Noto che si parlava con entusiasmo dei CCF (con Gennaro Zezza ) tempo fa...dove è finito l'argomento ? mollato...come al solito , nel loro stile. Presentano da anni delle cose buone nel "minestrone" e poi sistematicamente tutto cio che non è gradito alla visuale UE/eurista lo mollano per strada. Sono un Bluff . Anche la recente conferenza stampa con i giornalisti stranieri è un manifesto di sottomissione all'UE e al sistema euro. Mi dispiace ma questi son peggio di Tsipras. Nessuna fiducia. Non parliamo di quell'osceno Reddito di Cittadinanza di natura Haykiana oltreché diseducativo , pericoloso se dato in massa al meridione, parassitario ed inutile . E' una mia opinione (che puo essere discutibile ): nessuna fiducia a questo M5s . Salvini è oro colato in confronto.

      Saluti
      shardan

      Elimina
    3. Solo due appunti:
      1 - la funzione del voto al M5S è quello di resettare la politica italiana, nella speranza che anche internamente a tale movimento si prenda coscienza della necessità ed ineluttabilità di prendere decisioni importanti in campo monetario
      2 - il RdC non è incompatibile con programmi di lavoro garantito, ma occorre che si comprenda (sia Lega che M5S) che la spesa pubblica è cruciale in questo senso
      3 - Salvini ha attualmente la zavorra di FI appresso, l'impostazione sostanzialmente liberale in economia e il problema della caratterizzazione settentrionalista ed addirittura secessionista nello statuto: anche qui c'è tanto da lavorare per diventare partito di massa autonomista ed affrancarsi dal berlusconismo.

      Elimina
    4. Sul de-caratterizzazione settentrionalista comunque di strada ne hanno già fatta parecchia. Scaricare FI invece in questo momento a Salvini non conviene, tra l'altro perché come leader del centrodestra Salvini pesa più di Di Maio, se scarica FI diventa il partner minoritario in un eventuale accordo di governo con M5S.

      Elimina
    5. Ma ideologicamente FI è zavorra per la Lega, Berlusconi è sempre ricattabile sul piano dell'attacco speculativo contro le sue aziende, dovremmo aver già fatto ampia esperienza in merito.

      Elimina
    6. Non credo che fosse un attacco speculativo contro le sue aziende (non sono indebitate e non è obbligato a venderle, quindi la discesa delle quotazioni di borsa in conseguenza di una crisi finanziaria non lo mette, di per sé, a rischio). Era un attacco speculativo contro l'Italia. Ma non è ripetibile, c'è il whatever it takes - e se viene meno stavolta l'euro si dissolve.

      Elimina
  2. Oppure, molto più cinicamente, si può ipotizzare con molta convinzione un possibile ritorno alle urne ed attendere nel breve una massiccia migrazione di neo-eletti in uno dei due principali schieramenti per consentirgli di arrivare al 40%.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Senza neanche arrivare a ri-votare quindi. Anche questa è una possibilità. Non semplice, ma non la escludo.

      Elimina
  3. Mi sa che Silvio con sondaggi che danno FI al 10,5 e la Lega al 22,3 (https://www.nextquotidiano.it/sondaggio-piazzapulita-governo-m5s-lega/) non ha tanta voglia di tornare a votare. Andrà a finire che accetterà un governo CDX-M5S, anche Salvini e Borghi negli ultimi giorni hanno dato segnali favorevoli in questa direzione

    RispondiElimina
  4. Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.

    RispondiElimina
  5. GLI STATI UNITI D'EUROPA
    LE MIE RIFLESSIONI GIURIDICHE CON LE SENTENZE DELLE CORTI( II PARTE)

    Non si può capire l'integrazione dell'ordinamento giuridico comunitario con il nostro ordinamento se non si ha consapevolezza del ruolo centrale della Corte costituzionale e di come le sentenze di questo organo previsto dal Dettato costituzionale hanno spiegato i loro effetti.
    L'adattamento dell'ordinamento italiano all'ordinamento dell'Unione europea, infatti, è scandito da una serie di importanti sentenze della Consulta, che hanno "aperto" gradualmente la porta a fonti legislative extranazionali.
    In questa sede non spiegherò le ragioni politiche o economiche di tale evoluzione, ma spiegherò soltanto le ragioni legali(in sintesi) di questa evoluzione, smentendo tutti coloro che parlano di Bruxelles o di Europa nei termini di una brutale imposizione esterna, magari non voluta.
    Agli inizi gli ordinamenti giuridici furono separati e questo fenomeno venne chiamato dualismo degli ordinamenti, nel senso che ciascuno degli ordinamenti era sovrano; in principio fu un'unione di Stati riconducibile alle Organizzazioni internazionali, ma nel tempo questa unione assunse caratteristiche di sovranazionalità.
    Con l'andare del tempo, infatti, gli atti normativi provenienti dalle Comunità europee dovevano essere qualificati alla luce della nostra legislazione, pertanto il dualismo risultò anacronistico.
    In caso di contrasto tra disposizioni italiane e atti normativi europei, come bisognava comportarsi?In che modo "giustificare legalmente" questa introduzione di atti normativi provenienti dall'estero?.
    Nel quadro degli ordinamenti coordinati e comunicanti era necessario accordare i trasferimenti di funzioni attraverso una fonte di rango costituzionale?
    A tutti questi quesiti pose rimedio il Giudice delle leggi invocando l'art. 11 della costituzione; anche la dottrina prevalente individuò l'art. 11 come copertura costituzionale all'accesso di atti normativi europei, con la conseguenza che bastavano le leggi ordinarie per introdurre gli atti normativi europei nel nostro ordinamento; pertanto erano da considerare leciti i trattati istitutivi delle tre comunità, visto che l'ordine di esecuzione di un trattato era contenuto in una legge ordinaria; è vero che l'Assemblea costituente quando redasse l'art. 11 pensò all'Onu, ma l'interpretazione della Corte costituzionale ha ampliato la nozione dell'art. 11 fino a ricomprendere le Comunità europee(e quindi le limitazioni/cessioni di sovranità).
    Non fu per nulla un processo scontato, perché le forti limitazioni di sovranità furono il frutto dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale(ossia l'insieme delle sentenze della Corte), oltre che della ratifica(legale) dei trattati da parte dell'Italia.

    RispondiElimina
  6. Inizialmente la nostra Corte era contraria alle posizioni assunte dalla Corte di Giustizia(la Corte che garantiva e garantisce l'osservanza della normativa europea) quando le norme tra i due ordinamenti erano contrastanti.
    In principio la Corte costituzionale intervenne stabilendo che le norme comunitarie erano poste sul medesimo piano delle leggi ordinarie(controversia Costa -Enel) e che in caso di conflitto si applicava il criterio cronologico,ossia la disposizione successiva abrogava quella precedente, con la conseguenza che una disposizione della nostra legislazione poteva abrogare quella della Comunità europea; la Corte di Giustizia fu nettamente contraria.
    Questo stato non durò molto e successivamente la Corte costituzionale riconobbe il primato del diritto delle (allora) comunità europee(diritto comunitario) grazie all'interpretazione estensiva che la Consulta diede, attraverso la copertura costituzionale dell'art.11 che agganciò il nostro diritto al diritto comunitario; con tale operazione, è la nostra stessa costituzione che legittima questo percorso di comunitarizzazione, è l'art.11 la porta d'ingresso per gli ordinamenti stranieri e per le necessarie limitazioni/cessioni.
    Con la legge costituzionale 3/2001 si costitutuzionalizza(finalmente) il vincolo comunitario, da tempo auspicato, anche se era già stato ampiamente affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
    La base giuridica del vincolo comunitario, quindi, viene ampliata grazie alla riforma del 2001 che fa riferimento all'ordinamento dell'Unione e ai suoi vincoli, infatti l'art. 117 statuisce" La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
    Non ogni atto normativo europeo può essere recepito, ma soltanto(secondo costante giurisprudenza costituzionale) quelle disposizioni che non contrastino con i nostri principi fondamentali,e in tal modo il " nucleo duro" dei nostri valori e principi agisce come controlimite all'entrata di potenziali atti normativi europei incompatibili; delineato questo limite, l'unico parametro costituzionale dell'art.11 della nostra legge fondamentale, ormai, poteva considerarsi concluso a favore di un riconoscimento più ampio previsto nel titolo V della costituzione.
    Ricapitolando.
    Le istituzioni europee emanano disposizioni vincolanti come ad esempio i regolamenti), le sentenze della Corte di Giustizia con le sue pronunce danno efficacia diretta a molte disposizioni dei trattati e la nostra Corte costituzionale ha sciolto i nodi di un rapporto difficile con la Corte di Giustizia ); tutte hanno concorso, insieme alla cosiddetta volontà politica(stipulazione e ratifica dei trattati) ad integrare il diritto dell'Unione europea tra le fonti del diritto italiano; la fonte comunitaria prevale sulle nostre leggi ordinarie, soprattutto con il regolamento della U.E. che è ipso iure applicabile, ossia ha diretta applicabilità sul nostro ordinamento giuridico; mentre le direttive pur non avendo diretta applicabilità, pone degli obiettivi che lo Stato membro, attraverso i suoi mezzi, dovrà raggiungere.

    RispondiElimina
  7. Per molti anni le difficoltà sorte all'interno del nostro ordinamento nel recepire gli atti normativi delle Comunità europee, sono state superate con diverse leggi comunitarie; nell'ordine cronologico: la legge La Pergola per l'esecuzione degli obblighi dell'Unione europea, poi la legge Buttiglione, infine con la legge 234/2012" Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" .
    Di seguito riporto le sentenze più importanti della Corte costituzionale per spazzare via ogni dubbio sulla perfetta legalità e aderenza del diritto comunitario(e poi U.E.) con il nostro ordinamento giuridico costituzionale.
    Per ovvi motivi di economia argomentativa, non riporterò l'intera sentenza, ma richiamerò solo un estratto della sentenza che qui interessa e uno schema riassuntivo per punti, ai fini di dimostrare la veridicità di quanto scritto fino a ora.

    RispondiElimina
  8. ESTRATTO DELLA SENTENZA COSTA C.ENEL 14/1964
    L'art. 11 viene qui in considerazione per la parte nella quale si enuncia che l'Italia consente,in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
    La norma significa che, quando ricorrano certi presupposti, é possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed é consentito darvi esecuzione con legge ordinaria; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei rapporti con gli altri Stati, non avendo l'art. 11 conferito alla legge ordinaria, che rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto.[...]
    L'art. 11, invece, considerato nel senso già detto di norma permissiva, non attribuisce un particolare valore, nei confronti delle altre leggi, a quella esecutiva del trattato.[...]
    Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il trattato spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità.
    Pertanto:
    ⦁ Le norme comunitarie sono poste sul medesimo piano delle leggi ordinarie
    ⦁ L'art.11 della nostra costituzione consente di stipulare trattati limitando la nostra sovranità e di darvi esecuzione con legge ordinaria.
    ⦁ I principi della successione delle leggi nel tempo determinano i rapporti tra ordinamento interno e comunitario, poiché sono atti normativi di pari rango costituzionale.

    RispondiElimina
  9. ESTRATTO SENTENZA 183/1973 (FRONTINI)
    ⦁ La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui il Parlamento italiano ha dato piena ed intera esecuzione al Trattato istitutivo della C.E.E., trova sicuro fondamento di legittimità nella disposizione dell'art. 11 della Costituzione, in base alla quale "l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni", e quindi "promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". Questa disposizione, che non a caso venne collocata tra i "principi fondamentali" della Costituzione, segna un chiaro e preciso indirizzo politico: il costituente si riferiva, nel porla, all'adesione dell'Italia alla Organizzazione delle Nazioni Unite, ma si ispirava a principi programmatici di valore generale, di cui la Comunità economica e le altre Organizzazioni regionali europee costituiscono concreta attuazione.[...]
    Il costituente, dopo aver stabilito all'art. 10 che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generale, ha inteso con l'art. 11 definire l'apertura dell'Italia alle più impegnative forme di collaborazione e organizzazione internazionale: ed a tale scopo ha formalmente autorizzato l'accettazione, in via convenzionale, a condizioni di parità con gli altri Stati e per le finalità ivi precisate, delle necessarie "limitazioni di sovranità". Questa formula legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine all'esercizio delle funzioni legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la istituzione di una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione interstatuale, di tipo sovranazionale, a carattere permanente, con personalità giuridica e capacità di rappresentanza internazionale.[...]

    RispondiElimina
  10. Questa attribuzione di potestà normativa agli organi della C.E.E., con la corrispondente limitazione di quella propria degli organi costituzionali dei singoli Stati membri, non é stata consentita unilateralmente né senza che l'Italia abbia acquistato poteri nell'ambito della nuova istituzione. Stipulando il Trattato di Roma l'Italia ha liberamente compiuto una scelta politica di importanza storica, ed ha acquistato, con la partecipazione alla Comunità economica europea, il diritto di nominare propri rappresentanti nelle istituzioni della Comunità,
    Assemblea e Consiglio, e di concorrere alla formazione della Commissione e della Corte di giustizia. Le consentite limitazioni di sovranità trovano quindi il loro corrispettivo nei poteri acquisiti in seno alla più vasta Comunità di cui l'Italia é parte, e con la quale é stato concretamente iniziato il processo di integrazione degli Stati d'Europa.[...]
    La disposizione risulterebbe svuotata del suo specifico contenuto normativo, se si ritenesse che per ogni limitazione di sovranità prevista dall'art. 11 dovesse farsi luogo ad una legge costituzionale. É invece evidente che essa ha un valore non soltanto sostanziale ma anche procedimentale, nel senso che permette quelle limitazioni di sovranità, alle condizioni e per le finalità ivi stabilite, esonerando il Parlamento dalla necessità di ricorrere all'esercizio del potere di revisione costituzionale.[... ]
    Esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari. [...]

    RispondiElimina
  11. É appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed é ovvio che qualora dovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali. Deve invece escludersi che questa Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si é detto, non sono i regolamenti comunitari.[...]

    ⦁ Perciò:

    ⦁ La partecipazione dell'Italia alle Comunità europee si fonda sull'art.11 della costituzione.
    ⦁ Non occorre una revisione costituzionale da parte del Parlamento, ma basta l'art.11 della costituzione.
    ⦁ Le norme comunitarie hanno efficacia obbligatoria e diretta applicazione, senza bisogno di adattarle con le nostre norme giuridiche.
    ⦁ Gli organi della C.E.E. non possono violare i nostri principi fondamentali, ma la Corte non può sindacare i Regolamenti comunitari.
    ⦁ A limitazioni di sovranità corrispondono acquisizioni di sovranità in un territorio più vasto, concorrendo con gli altri Stati a definire la politica europea; da notare che usano sempre il termine "limitazioni" e non cessioni come vorrebbe far credere qualche avvocato o qualche giurista in giro per l'Italia.

    RispondiElimina
  12. ESTRATTO SENTENZA 232/1975
    Per quanto concerne le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi valore di legge ordinaria, questa Corte ritiene che il vigente ordinamento non conferisca al giudice italiano il potere di disapplicarle, nel presupposto d'una generale prevalenza del diritto comunitario sul diritto dello Stato. Certamente non può accogliersi la soluzione, prospettata e respinta dalla Corte di cassazione, di una declaratoria di nullità della legge successiva interna, dovendosi escludere che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere di emanare norme giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate materie, "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati" (cfr. art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volontà sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere, invece, il diverso problema della legittimità costituzionale dei singoli atti legislativi.
    Non sembra nemmeno possibile configurare la possibilità della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva resistenza. In tale ipotesi, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non già la facoltà di scegliere tra più norme applicabili, bensì quella di individuare la sola norma validamente applicabile, ciò che equivarrebbe ad ammettere il suo potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli é attribuito.[...]

    RispondiElimina
  13. Pertanto, solo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità [...] nei limiti che saranno precisati qui appresso -, potrà il giudice disapplicare la disposizione regolamentare interna dianzi ricordata.[...]

    Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice é tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale.[...]
    Questa Corte, può, piuttosto, auspicare che il Parlamento e il Governo italiano provvedano, per quanto possibile, ad eliminare i provvedimenti interni che riproducono norme dei regolamenti comunitari direttamente applicabili, o con essi contrastano, ed evitino per l'avvenire di procedere all'emanazione di provvedimenti non strettamente necessari per l'applicazione dei regolamenti stessi.
    ⦁ Quindi:

    ⦁ L'eventuale conflitto tra regolamenti comunitari e leggi interne è risolto con il criterio gerarchico delle fonti, attivando il sindacato di costituzionalità.
    ⦁ Il giudice comune non può disapplicare.
    ⦁ Monito della Corte al legislatore : evitare di accentrare il potere sulla stessa Corte ,ossia il sindacato di compatibilità comunitaria.

    RispondiElimina
  14. LA RECIPROCITA' TRA ITALIA E GLI ALTRI STATI E' CERTIFICATA!
    ESTRATTO SENTENZA 300/1984
    Siamo, dunque, in situazione di completa reciprocità. Ma quand'anche così completa non fosse, deve escludersi che il Costituente avesse inteso alludere ad una reciprocità tale da comportare da parte dei contraenti limitazioni assolutamente identiche a quelle consentite dal nostro ordinamento. É ben noto che - come la dottrina ha messo in luce - la disposizione in parola veniva approvata, in vista particolarmente della nostra partecipazione all'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), il cui Statuto in quel momento era già entrato in vigore. Ebbene, mentre i Costituenti auspicavano l'ingresso dell'Italia in quell'Organismo, essi erano ben consapevoli che il paragrafo 3 dell'art. 27 del detto Statuto poneva in posizione di privilegio, rispetto agli altri partecipanti, i cinque Stati membri del Consiglio di sicurezza, ai quali é consentito l'esercizio del potere di "veto".
    Ciò comporta che l'assoluta eguaglianza non potrebbe comunque essere ritenuta un requisito essenziale ed indispensabile della nozione di "reciprocità" nell'ambito dell'art. 11 Cost.. Ciò che semmai deve esigersi é che, ove sussistano disparità di trattamento, esse trovino giustificazione nella necessità di promuovere ed attuare la pace e la giustizia.[...]
    Con ciò:
    L'art. 11 della costituzione non si riferisce ad una reciprocità tale da pretendere dagli altri stati membri le stesse limitazioni di sovranità che abbiamo nel nostro ordinamento, d'altronde anche nell'Onu c'erano già dei privilegi(si pensi ai 5 stati membri del Consiglio di sicurezza e al potere di veto).

    RispondiElimina
  15. NON E' VERO CHE MANCHINO LE SENTENZE CON IL NUOVO ART. 117 DELLA COSTITUZIONE!
    ESTRATTO SENTENZA 348/2007

    ⦁ il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi.[...]

    Ossia:

    ⦁ La Corte cita il nuovo testo dell'art.117 costituzionale; con questo estratto smentisco quei “sovranisti” che pretendono di dirci che l'art. 117 (il nuovo testo cost.) non sia ancora operativo giuridicamente, come se fossimo ancora entro la sola base giuridica dell'art. 11 cost.

    RispondiElimina
  16. Ci sono numerose altre sentenze della Corte costituzionale che attengono al tema delle limitazioni della sovranità statale in favore della U.E; ad esempio quando la Corte nella sentenza 73/2001 pone dei limiti all'apertura verso il diritto extranazionale(diritti inalienabili della persona), e molto altro ancora, ma , ai fini di questo saggio,mi sembra superfluo citarle.
    Il nuovo articolo 117 della costituzione si affianca all'art.11 anche nella sentenza 125/2009 e 86/2012.
    Non mi pare congruo dilungarmi ancora con le sentenze,quelle che ho citato mi paiono sufficienti per dimostrare che non c'è alcuna incompatibilità (reale) tra trattati e la nostra costituzione; se vi è contrasto è solo su un piano teorico, dottrinale, ma non reale(le sentenze della Corte costituzionale).
    Poteva andare diversamente? Questa è un'altra questione, ma che senso ha parlarne?Ovviamente sì, e a costituzione invariata; mai confondere testo scritto con la Giurisprudenza costituzionale e soprattutto non bisogna mai pensare che la costituzione sia un testo programmatico soprattutto di parte; la costituzione opera solo come limite negativo,contro l'abuso del potere politico in primis.
    Lorenzo Zanellato

    RispondiElimina
    Risposte
    1. "Non c'è alcuna incompatibilità (reale) tra trattati e la nostra costituzione; se vi è contrasto è solo su un piano teorico, dottrinale, ma non reale(le sentenze della Corte costituzionale)": domando (da non-giurista, inesperto della materia) ma se la Corte avesse emanato una sentenza palesemente in contrasto con la Costituzione stessa, non c'è rimedio ? una sentenza successiva la potrebbe rettificare (la sentenza precedente intendo, non la Costituzione) ?

      Elimina
    2. Certo che sì.
      L'incompatibilità tra trattati e la costituzione non la nego da un punto di vista teorico,nego che lo abbia affermato la giurisprudenza costituzionale.
      La giurisprudenza costituzionale ha elaborato i controlimiti,ma non ha mai,dico mai preso una posizione contraria all'integrazione UE.
      Tuttavia la Corte con successive sentenze,e lo dimostrano anche(se leggi bene) le prime sentenze,non solo in questo campo,dimostrano l'evoluzione o se vogliamo i differenti orientamenti espressi della Corte.
      Nessuno può venirmi a dire che le prime sentenze della Corte in questo tema fossero uguali alle ultime.
      Ovviamente non solo la Corte costituzionale.
      La Corte svela per ogni sentenza l'esatta interpretazione della costituzione in base alle leggi emanate dal Parlamento,ovviamente se tali leggi vengono portate all'attenzione della Corte (attraverso il Giudizio di incidentalità ad esempio).
      Il cittadino non può rivolgersi alla Corte direttamente,solo il Giudice di un Tribunale o gli organi costituzionali previsti dalla legge.
      L'evoluzione significa indebolimento dell'autorevolezza?Dipende dalla forza delle motivazioni,ma in ogni caso si tratta pur sempre di un giudizio umano e non divino.
      Ripeto..distinguere il piano teorico(avvocati sovranisti,Giuristi di livello nazionale)dalle sentenze della Corte,un po' come distinguere le squadre blasonate sulla carta dal risultato.
      LZ

      Elimina
    3. Il cittadino non può rivolgersi alla Corte direttamente ? Ma non è quanto è avvenuto quando Besostri si è attivato - con successo - per far dichiarare l’incostituzionalità del Porcellum ?

      Elimina
  17. Cattaneo...Besostri si è attivato insieme ad altri Avvocati all'interno dei Tribunali,ma chiedere non è ottenere...i Giudici del processo potevano anche non ritenere opportuno ricorrere alla Corte dopo aver valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
    Quindi non un semplice cittadino,ma gli intermediari .
    Lorenzo Zanellato

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Naturalmente l’istanza viene promossa con l’ausilio di avvocati, questo è normale. Ma proporla si può.

      Elimina
  18. Certo che sì,ma non puoi proporre tu cittadino mediante un Tribunale la sollevazione della questione di costituzionalità direttamente.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Se lo può fare un avvocato, lo posso fare anch'io incaricando un avvocato. O no ?

      Elimina