Il documento in oggetto contiene alcuni passaggi
utili a far luce sulla natura dei Certificati di Credito Fiscale (CCF), di cui
si propone l’introduzione nell’ambito del progetto Moneta Fiscale.
In particolare:
Alla fine del terz’ultimo paragrafo a partire dal fondo di pagina 2, si
afferma che “If the tax credit carried forward is payable, it would be recorded
only once, at the time of recognition by the tax authorities and no amounts
would be subsequently recorded if the amounts not used in each period to pay
less taxes are carried forward, even if in business accounts a deferred tax
asset would be recorded in the balance sheet. On the contrary, if the tax
credit carried forward is non-payable, the amount effectively used to pay less
tax in each accounting period would be recorded as reducing tax revenue, the
remaining amounts being carried forward and recorded as reducing tax revenue in
subsequent accounting periods”.
Esistono quindi
due categorie di tax credits: payable e non-payable (vedi seguito). La
registrazione contabile e l’impatto su deficit e debito dei primi avvengono al momento del loro riconoscimento da parte
delle autorità fiscali; dei secondi, al
momento del loro effettivo utilizzo.
All’articolo 2.1 (fine pagina 4): “In order to classify a tax credit as
payable, the following condition must be fulfilled: the full amount of the tax credit will be paid out to the beneficiary
(it is an obligation for government and therefore a non-contingent government
liability). Any tax credit not fulfilling the above condition is a non-payable
tax credit”.
Il CCF, nel
momento in cui si verificano le condizioni per la sua utilizzabilità (in particolare
la decorrenza dei due anni dalla sua emissione), ha le condizioni per essere
considerato un non-payable tax credit. Non è un payable tax credit in quanto
non si verifica in alcuna circostanza un pagamento monetario, da parte della
pubblica amministrazione, al titolare del CCF.
Va precisato che,
come dice l’articolo 2.1, il payable tax credit è una “non-contingent
government liability”, ma l’elemento essenziale perché sia classificato come “payable”
è, appunto, che ne sia previsto un pagamento monetario. Il CCF non è pagabile e
quindi può essere inquadrato soltanto come non-payable tax credit.
Si può invece
discutere sulla natura di “contingent” o “non-contingent liability” del CCF.
Nel momento in cui il CCF diventa utilizzabile non ci sono ulteriori condizioni
per la sua utilizzabilità, ma il momento effettivo di utilizzo è in effetti
incerto perché il titolare lo può posporre a piacere. Il progetto Moneta
Fiscale ipotizza che il CCF possa beneficiare di un tasso d’interesse, anche
allo scopo di incentivare il titolare a posporre l’utilizzo. La data effettiva
di utilizzo è quindi “contingent” rispetto alla decisione del titolare di
presentare il CCF per conseguire la riduzione d’imposta. Il punto rilevante
comunque è che il payable tax credit ha una data ultima entro la quale, se non
viene utilizzato per ridurre imposte, deve essere rimborsato. Per il CCF questa
data ultima non esiste, né esiste, in alcun modo, una data in cui verrà
effettuato un pagamento.
Sempre all’articolo 2.1 (terzo paragrafo di pagina 5): “As regards their
time of recording, non-payable tax credits are normally recorded at the time
they are used to reduce the taxes due. On the contrary, the time of recording
of payable tax credits should be when the tax claim of the tax payer is
recognized by the government as an obligation to pay in the future”.
I non-payable tax
credits sono quindi contabilmente registrati nel momento del loro utilizzo per ridurre le tasse altrimenti dovute,
i payable tax credit, invece, nel momento in cui il governo riconosce l’esistenza dell’obbligazione.
I CCF rientrano
nella categoria dei non-payable tax credits, quindi non si produce alcun
effetto contabile al momento della loro emissione, nonostante il governo
emittente riconosca in quel momento l’esistenza di un impegno (nella forma di
un diritto del titolare a conseguire uno sconto fiscale).
Articolo 2.3 (paragrafi terzo e quarto a fine pagina 8 e inizio pagina
9): “Tax credits are amounts that can normally be established with certainty
and are not subject to revisions once they are known. They may be fixed for one
single amount, fixed for different amounts set by tranches or they may depend
on a variable or a group or variables. They can be fully recovered (or not)
according to their payable (or non-payable) nature, but, regardless of the
effective use of the tax credit to reduce taxes, the initial amount can be
fixed. Tax credits are not based on assumptions, but on facts. This implies that the amount related to tax credits
reported by tax payers in their tax declarations and the amount effectively
recognised by the tax authorities should normally be more or less close.
On the contrary, there is uncertainty on the stock of DTAs (Deferred Tax
Assets) on the balance sheet of a corporation, as it is based on a number of
assumptions and not only on facts known at the time the accounts are drawn up”.
Articolo 2.3 (paragrafo ottavo verso il fondo di pagina 9): “From a
practical point of view, it should be considered that a DTA becomes a claim
with the features of a tax credit at the time in which an amount can be
established with certainty and can be used to reduce the taxes to be paid, as
the right to pay less tax would become effective and not only theoretical. This
does not however mean that it is a payable tax credit at that point”.
Quest’ultimo
paragrafo chiarisce che il CCF, al momento della sua emissione, è un DTA e non
ancora un tax credit. Solo decorso il
periodo di inutilizzabilità – i due anni – può verificarsi la condizione
congiunta “at the time in which an amount can
be established with certainty and
can be used to reduce the taxes to be paid”.
In conclusione:
UNO, al momento
dell’emissione il CCF è un Deferred Tax Asset (DTA);
DUE, decorsi i due
anni il CCF può essere utilizzato, trasformandosi (in caso di utilizzo, che non
significa necessariamente subito: il possessore del CCF può posporre
l’utilizzo, ad esempio per continuare a beneficiare degli interessi, se sono
previsti) in un non-payable tax credit;
TRE, solo al momento dell’utilizzo, e mai prima,
il CCF ha un impatto sul deficit pubblico e sul debito pubblico.
Biagio Bossone /
Marco Cattaneo / Massimo Costa / Stefano Sylos Labini
Bello vedere persone che pensano a risolvere la crisi e non a lanciare solo slogan. Grazie amici.
RispondiEliminaQualunque cosa ci sia possibile... questa situazione assurda deve avere fine.
EliminaGrande lavoro, come sempre! Ma,divulgativamente parlando, credo sia più facile dire a tutti, aprrofittando dei rumors di questi giorni sugli 80€, che se il credito fiscale (irpef in questo caso che vuol dire che più fiscale di così non estiste) vele per le marchette di renzi non si capisce perchè non si possa fare per risollevare l'economia italiana!
RispondiEliminaCerto, quando fai divulgazione alle grandi masse (o anche medie o piccole...) devi dire cose diverse rispetto a questo articolo. Ma l'abbiamo preparato (l'articolo) per rispondere esaurientemente a chi solleva problemi alla luce dei trattati e dei regolamenti UE: su cui noi abbiamo lavorato molto in dettaglio, e più si va in dettaglio più si conferma che i CCF sono perfettamente compatibili...
Eliminabeh devo dire che l'articolo è perfettamente comprensibile anche da chi di economia non ne mastica più di tanto, sottolineavo che in realtà l'utilizzo del credito fiscale per far manovre economiche non è un fatto nuovo anzi è antico, ci "abbiamo campato" la fiat ad esempio...
RispondiEliminaOttimo, temevo che la lettura fosse molto più indigesta...! effettivamente che il credito fiscale non sia affatto una novità, né in teoria né in pratica, è verissimo. L'aspetto nuovo (non in assoluto neanche quello, ma certo molto meno usuale) è trasformarlo in un succedaneo circolante della moneta.
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