Clausole di
salvaguardia:
i CCF dovranno essere messi in circolazione mediante assegnazione gratuita a
varie categorie (lavoratori a reddito basso e medio-basso, fasce sociali
disagiate, aziende per riduzione impatto cuneo fiscale, sostegno a investimenti
ecc.).
A fronte delle
assegnazioni, è possibile prevedere – anche con interventi normativi già predisposti
– azioni di segno opposto e pari importo (clausole di salvaguardia), con la
stessa decorrenza temporale dei CCF assegnati.
In pratica, se nel
2017 vengono assegnati 30 miliardi di CCF, si prevede fin d’oggi di attuare
azioni fiscali compensative di pari importo con effetto 2019, perché solo nel
2019 i CCF diventeranno utilizzabili per conseguire sconti fiscali.
Idem per gli anni
successivi – le assegnazioni 2018 avranno copertura 2020, le assegnazioni 2019
avranno copertura 2021, eccetera.
I CCF hanno valore
autonomo fin dal momento dell’emissione e potranno essere convertiti in euro
cedendoli sul mercato finanziario, o alternativamente circolare come mezzo di
pagamento nei confronti di esercizi commerciali e imprenditoriali che li
accetteranno (vedi seguito). C’è quindi un immediato incremento del potere
d’acquisto in circolazione, che stimola domanda, produzione e occupazione.
Gli obiettivi che
l’Italia deve conseguire, alla luce del Fiscal Compact e dei trattati UE, in
buona sostanza sono il pareggio di bilancio annuo – quindi l’equilibrio tra
euro incassati ed euro pagati da parte della pubblica amministrazione – e la
costante riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL.
L’equilibrio tra
euro incassati ed euro pagati implica naturalmente che il debito non aumenti in
valore assoluto.
Nel momento in cui
i CCF cominceranno a essere utilizzati per conseguire gli sconti fiscali,
quindi nell’ipotesi a partire dal 2019, si potrà verificare una delle seguenti
ipotesi.
La ripresa ha
prodotto un maggior livello di gettito fiscale lordo tale che, nonostante
l’effetto dell’utilizzo dei CCF per conseguire sconti, l’equilibrio tra entrate
e uscite in euro della pubblica amministrazione sarà raggiunto. In questo caso
le clausole di salvaguardia verranno automaticamente disattivate, in quanto
prive di necessità.
Oppure:
Il maggior gettito
non ci sarà, o sarà insufficiente. In questo caso le clausole di salvaguardia
resteranno in essere per l’importo necessario, totale o parziale.
In
nessuna circostanza si potrà verificare una mancata copertura dell’emissione di
CCF.
La copertura sarà assicurata o dalla ripresa economica, o dalle clausole di
salvaguardia (o da un misto delle due cose).
Conversione dei CCF
e conseguenze sulla loro natura debitoria: i CCF non sono debito in quanto
non sussiste alcun impegno, da parte della pubblica amministrazione, a
rimborsarli in euro. Incidono sul gettito fiscale futuro, ma questo effetto è
compensato, come visto sopra, o dalla ripresa o dalle clausole di salvaguardia.
Nel corso dei
nostri contatti con la Ragioneria Generale dello Stato, ci è stato espresso il
dubbio che, mentre è indubbio che i CCF all’atto dell’emissione non concorrono
ad aumentare il deficit pubblico
annuo, potrebbero dover essere ricompresi nello stock di debito pubblico, nella misura in cui siano detenuti da istituti di
credito.
A quanto abbiamo
compreso, il dubbio nasce dal fatto che gli istituti di credito devono
dichiarare il possesso dei CCF all’attivo. L’Istat, ricevendo le relative
comunicazioni, deve a questo punto prendere atto dell’esistenza di questi
titoli e quindi registrare il corrispondente impegno del settore pubblico come
componente del debito.
Questo tema non ci
è risultato chiaro in quanto non ci sono stati forniti precisi riferimenti normativi
o regolamentativi. Ci appare illogico che uno stesso titolo (i CCF) sia o non
sia debito in funzione di chi lo detiene (una banca o un altro soggetto) nel
momento in cui la natura del titolo medesimo è esattamente la stessa.
Ulteriori interazioni
con la Ragioneria Generale dello Stato potranno fare chiarezza sull’argomento.
In ogni caso, una
serie di altri soggetti diversi dagli istituti di credito – fondi
d’investimento, compagnie assicurative, holding finanziarie, investitori
privati eccetera – potrebbero essere compratori dei CCF senza incorrere nel
problema sopra ipotizzato.
Inoltre, è
comunque di grande utilità, per rendere più funzionale il progetto, sviluppare
le possibilità di utilizzo dei CCF per effettuare transazioni e compravendite
dirette, senza passare tramite una conversione mediante cessione sul mercato
finanziario.
In particolare, le
fasce sociali disagiate e i lavoratori a basso reddito potrebbero trovare poco
pratico e/o poco conforme alle loro abitudini effettuare una vendita di CCF
contro euro passando per meccanismi di mercato finanziario.
Si può quindi
prevedere un sistema di accordi con una serie di operatori commerciali e
imprenditoriali che svolgano attività di vendita di beni e servizi al pubblico
su vasta scala.
Tra questi: operatori
della grande distribuzione organizzata; società di erogazione di acqua, gas ed
elettricità; catene di distribuzione di carburanti; compagnie assicurative
attive (tra le altre cose) nella vendita di polizze RC auto obbligatorie;
strutture pubbliche o convenzionate che forniscono servizi sanitari; ecc.
L’assegnatario di
CCF potrebbe riceverli sotto forma di accredito su una carta elettronica. Tutti
i soggetti sopraindicati hanno flussi rilevanti e costanti di pagamenti verso
la pubblica amministrazione, non solo a titolo di imposte dirette ma anche e
soprattutto di IVA, nonché di imposte e contributi versati in conseguenza dei
rapporti di lavoro dipendente (anche come sostituto d’imposta per conto del
loro personale.).
E’ quindi naturale
che tali operatori accettino i CCF in quanto a loro volta hanno certezza
dell’utilizzo per conseguire sconti fiscali futuri, anche senza passare tramite
la loro conversione sul mercato finanziario.
Si potrebbe
prevedere che i CCF utilizzati via carta elettronica maturino un tasso
d’interesse, corrispondente al tasso di attualizzazione finanziaria in caso di
cessione, per far sì che l’opzione “pagamento in euro” o “pagamento in CCF” sia
neutrale e quindi indifferentemente accettata dall’operatore commerciale.
Operatore commerciale che peraltro ha un forte incentivo all’accettazione, in
quanto costituisce un veicolo di promozione delle proprie vendite.