Sulla base dei
regolamenti Eurostat, i crediti fiscali si dividono in due categorie:
quelli che lo
Stato si impegna a rimborsare cash entro un determinato periodo di tempo (salvo
che il titolare li utilizzi prima della data di rimborso, compensandoli con pagamenti
all’erario altrimenti dovuti)
e
quelli per i
quali non è prevista alcuna forma di rimborso, ma solo l’utilizzo in
compensazione.
Nel primo caso,
abbiamo i cosiddetti “crediti fiscali
pagabili”, che rientrano nel debito pubblico.
Nel secondo
caso, abbiamo “crediti fiscali non
pagabili”, che NON vi rientrano.
I CCF previsti nell’ambito del nostro progetto Moneta Fiscale non sono debito. Lo Stato non si
impegna a rimborsarli in euro, ma solo ad accettarli a riduzione di impegni
finanziari futuri nei suoi confronti. Il Sistema Eurostat SEC 2010, reso
esecutivo con il Regolamento n. 549 / 2013 (vedi in particolare i paragrafi
5.05 e 5.06) li configura senza ambiguità come credito tributario “non
pagabile” in quanto non soggetto in
nessuna circostanza a essere rimborsato cash. Questo strumento non può in
alcun modo essere qualificato come “spesa” né come “debito” nella contabilità
pubblica e nei documenti consuntivi di finanza pubblica: non si crea alcun
peggioramento degli equilibri di bilancio imposti dai Trattati e dalla
normativa europea.
Un ulteriore esempio
in merito è il seguente. Il diritto tributario italiano (così come di moltissimi
altri paesi) riconosce l’esistenza delle perdite pregresse riportabili. Una
società, o anche un privato cittadino che abbia conseguito perdite per la sua
attività d’impresa (o, nel caso del privato, anche per operazioni d’investimento)
può utilizzarle per ridurre pagamenti d’imposte altrimenti dovuti negli anni
successivi. I minori pagamenti d’imposta futuri non possono però essere – e
infatti non vengono - considerati una componente del debito pubblico. Sono
crediti d’imposta non pagabili.
Il progetto di
legge di Mimmo Pisano è invece una variante del progetto CCF / Moneta Fiscale.
Propone infatti di emettere CCF al fine di “cartolarizzare” i crediti d’imposta
(utilizzabili nell’arco di dieci anni) generati da spese per ristrutturazioni
immobiliari e per riqualificazioni energetiche. Una volta emessi, sono monetizzabili
dai beneficiari mediante cessione sul mercato finanziario.
La proposta è
stata valutata positivamente da diversi gruppi parlamentari, e ha ottenuto un
parere positivo (entusiastico, addirittura) dall’ABI, che ha manifestato grande
interesse a garantire la conversione di questo tipo di CCF in euro (attualizzandoli
a un tasso annuo del 2,5% - 3% circa). E’ al momento ferma, tuttavia, a causa
di un parere negativo di Bankitalia, o per essere più esatti a causa del fatto
che Bankitalia ha espresso l’opinione che questi CCF concorrerebbero alla
formazione del debito pubblico.
Il motivo
diventa però chiaro alla luce del fatto che i “bonus ristrutturazioni” sono
pagabili se il titolare non li utilizza a compensazione di pagamenti verso
l’erario. In pratica, se i “bonus ristrutturazioni” non vengono utilizzati per
compensare crediti verso l’erario se ne può chiedere il rimborso in euro. I CCF
del progetto di legge Pisano rientrano quindi – al contrario dei CCF previsti dal progetto Moneta Fiscale - nella
definizione di crediti d’imposta pagabili.
Nessun commento:
Posta un commento